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Messaggio  mauroren Mer Feb 25, 2009 11:14 pm

DECRETO 9 settembre 2008
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi
(GU n. 219 del 18 settembre 2008) - IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada);
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale,
nonché l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione la facoltà di classificare come uso speciale
altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;
Visto, in particolare, l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle
autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al servizio da parte
della Direzione generale per la motorizzazione;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e
organi;
Sentito il parere del Ministero della salute, espresso con nota n. 28446-P del 1° agosto 2008;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi
Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto plasma e organi.
Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del codice della strada, quali autoveicoli
per uso speciale distinti da particolari attrezzature.
Art. 2.
Procedure di immatricolazione
Per gli autoveicoli per il trasporto di plasma ed organi si applicano le procedure di immatricolazione delle autoambulanze.
Art. 3.
Rispondenza a norme generali
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Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme
applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 4.
Caratteristiche costruttive
Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi debbono noltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato
tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 9 settembre 2008
Il capo dipartimento: Fumero
°°°°°°°°°°°°°°
Allegato tecnico
1. Caratteristiche generali.
1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa
necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:
di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla
parte posteriore del veicolo stesso;
di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori
termici per il trasporto di plasma e organi.
2. Segni distintivi.
2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu
e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.
2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente
(se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato
tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.
2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione,
di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella arte interna delle ante della
porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non
luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente
individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di
riservato dominio o locato con facoltà di compera.
3. Accessori.
I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.
L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere
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realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 626/1994 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.

Fonte: Asaps.it
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